Rassegna a cura di Luciano Mulas
“ALTRE BASTONATE AI PENSIONATI RICCHI
(ricchi? I ricchi sono altri….)”
Grazie ai relatori Baretta e Brunetta ….!!PD e PDL …!! Nel Ddl stabilità originario tale norma era assente ….!!! Ecco l’ennesimo comma (vizio delle manovre finanziarie degli ultimi anni) ammazza pensionati con 6 volte il minimo INPS, ovvero, per chi non conosce i termini esatti 2880 euro lordi al mese .. !!! Reiterato danno verso i ceti medi che hanno retto le sorti del bel Paese ..!!, nonostante i limiti temporali previsti in argomento dalle successive sentenze della corte costituzionale sul’ineludibile limite temporale di tali eccezionali misure previdenziali .. Da parte del legislatore .!!!.!!Giusti i diritti degli esodati , correlati a tale misura in esame aula Camera, però un po’ di fantasia ..!!I fondi si prendano da altri redditi ben superiori di almeno 10 volte di certe caste … O dalla fiscalità generale…e/ o dai recuperi . Lotta agli evasori i….!!!!
Per l’anno 2014 la rivalutazione automatica dei trattamenti pensionistici, secondo il meccanismo stabilito dall’articolo 34, comma 1, della legge 23 dicembre 1998, n. 448, non è riconosciuta con riferimento alle fasce di importo dei trattamenti pensionistici superiori a sei volte il trattamento minimo dell’inps. Per le medesime finalità non è riconosciuta, per l’anno 2014, la rivalutazione automatica, ove prevista, dei vitalizi percepiti da coloro che hanno ricoperto o ricoprono cariche elettive regionali e nazionali, secondo le modalità stabilite nell’esercizio dell’autonomia costituzionale delle rispettive istituzioni. Entro il 30 settembre 2013 il governo, sulla base dei dati forniti dall’inps, provvede a monitorare gli esiti dell’attuazione, anche in termini finanziari, delle disposizioni di cui ai commi da 16 a 20. Qualora l’esito di tale monitoraggio riveli la disponibilità di risorse continuative a decorrere dall’anno 2014, entro i successivi trenta giorni, con decreto di natura non regolamentare del presidente dei consiglio dei ministri, di concerto con il ministro del lavoro e delle politiche sociali e con il ministro dell’economia e delle finanze, è disposto il riconoscimento della rivalutazione automatica con riferimento alle fasce di importo di cui al primo periodo nella misura prevista prima della data di entrata in vigore della presente legge ovvero in misura ridotta.