Riassunzioni senza cumulo
La Nota operativa n. 22 del 7 giugno 2011 interviene con opportuni chiarimenti su un particolare aspetto applicativo delle norme di cui all’articolo 22 della Legge 183/2010, in vigore dal novembre 2010 ,meglio nota come “Collegato lavoro” che è stata approvata dal Parlamento dopo iter parlamentare di circa 2 anni .
L’articolo 22 della citata legge ha modificato l’articolo 15nonies della norma ordinamentale sui limiti di età della dirigenza del SSN, di cui al D.Lgs 502/92 e s.m.i., omogeneizzandola con quella medica, in senso stretto, ai 65 anni (compresi i Direttori struttura complessa) ma tramite istanza, valutabile dalle Amministrazioni ,anche sino ai quaranta anni di “servizio effettivo”. Questa possibilità da intendersi nei limiti massimi di anni 70 ivi ricomprendendosi i “servizi” ricongiungibili, in attività lavorativa, ma escludendosi da tale computo quelli riscattabili di studio quale laurea ecc..
In generale tale normativa ha trovato difficoltà applicative per i richiedenti in quanto correlata, tra l’altro, come tutti i “trattenimenti in servizio”, alle norme di cui all’articolo 9 comma 31 della legge 122/2010, sulla manovra finanziaria dell’estate scorsa, concernente la valutazione attenta, in particolare per le aziende sanitarie, degli aspetti organizzativi e delle risorse a tal fine, computabili de facto comunque come per nuove assunzioni, riguardo al numero complessivo di dirigenti .
La nota operativa n. 22 in argomento interviene ora sulla particolare fattispecie del citato articolo 22 della Legge 183/2010 e precisamente sul comma 3, con la facoltà concessa per coloro che erano in servizio, al 31 gennaio 2010, di riammissione in servizio con retribuzione (pur ridotta) prevista in tal caso ma con contestuale trattamento di pensione (ove comunque spettante) nel frattempo erogata dagli scorsi mesi scorsi, in vigenza ormai della norma .A parere dell’INPDAP, suffragato dai pareri conformi dei Ministeri dell’Economia e del Lavoro, tale cumulo non è assolutamente consentibile, permanendo in tale caso la normativa di cui al Dpr 1092 del 1973 che sancisce appunto il divieto di cumulo nel caso in cui il nuovo rapporto. richiesto dal Dirigente, con l’istanza di ulteriore trattenimento in servizio sopra citata, ove accolta, costituisca derivazione, continuazione, ovvero rinnovo di quello precedente che abbia dato nel frattempo luogo a pensione .
CIMO-ASMD – Dr Luciano Mulas
Scarica anche l’articolo di Italia Oggi “Divieto per i medici che rientrano in servizio”