Riforma Pubblico Impiego
15 maggio
Ministero per la Semplificazione e la Pubblica Amministrazione
“Riordino della disciplina del lavoro pubblico” – Incontro parti sociali
Il rischio di una mancata riforma
Nell’incontro di ieri in Funzione Pubblica la CONFEDIR ha rappresentato al Ministro la mancata istituzione del tavolo tecnico sulla riforma del pubblico impiego, concordato ed assicurato nella riunione del 15 febbraio u.s.. A nostro parere il tavolo avrebbe non solo consentito il confronto tecnico, ma agevolato anche quello politico. L’informativa, peraltro, si è sviluppata in assenza del testo che verrà portato in Consiglio dei Ministri per l’approvazione questa settimana.
Abbiamo ribadito al Ministro le nostre priorità: la necessità di una nuova disciplina delle relazioni sindacali, con il riconoscimento di un diverso ruolo negoziale delle organizzazioni sindacali; e conseguente ruolo preminente della contrattazione rispetto alla legge, superamento del precariato con particolare riferimento alla dirigenza medica ed al settore della ricerca.
Abbiamo rappresentato che qualora il ruolo della contrattazione non ritorni ad essere preminente si deve avere il coraggio e l’onestà intellettuale da Parte Pubblica di ripristinare la situazione antecedente alla privatizzazione del rapporto di lavoro del pubblico impiego con conseguente abolizione dell’ARAN e contestuale ritorno ai DPR. La CONFEDIR certamente non auspica ciò, ma ritiene necessario fare chiarezza in merito.
Abbiamo ricordato alla delegazione di Parte Pubblica che le nostre osservazioni e proposte sono contenute nel documento già inviato in Funzione Pubblica e alle Commissioni Parlamentari.
Riportiamo di seguito alcuni passaggi estrapolati dal parere del Consiglio di Stato e dalla 1° Commissione Affari Costituzionali del Senato della Repubblica che supportano le nostre osservazioni e proposte, precedentemente formulate:
“Si raccomanda al Governo di porre in essere tutte le opportune iniziative con le organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative nell’ambito del necessario rapporto di leale collaborazione con le stesse al fine di evitare in qualsiasi modo che le finalità di semplificazione, razionalizzazione e di riorganizzazione della disciplina del rapporto privato alle dipendenze pubbliche e la tutela degli interessi pubblici in essa coinvolti possano, di fatto, limitare gli spazi e la funzione dell’autonomia collettiva; svuotare e/o marginalizzare la consultazione sindacale; incrementare l’introduzione di meccanismi di regolamentazione autoritativa del rapporto di lavoro pubblico, per quanto provvisori, in sede di contrattazione decentrata; irrigidire, più in generale, il rapporto tra fonte autoritativa e fonte negoziale” (Consiglio di Stato).
“Ritenuto auspicabile che, in linea con quanto indicato nel parere espresso dal Consiglio di Stato e al fine di superare incertezze in sede interpretativa, si proceda in un prossimo futuro alla redazione di un testo unico che contenga una disciplina unitaria e organica dei rapporti di lavoro alle dipendenze delle pubbliche amministrazioni, anche con riferimento alla esaustiva regolamentazione delle forme contrattuali flessibili (1° Commissione Affari Costituzionali Senato della Repubblica);
“Evidenziata, altresì, la necessità di perseguire analoghi percorsi di stabilizzazione per i dirigenti sanitari assunti con contratti a tempo determinato alle dipendenze dal Servizio sanitario nazionale” (1° Commissione Affari Costituzionali Senato della Repubblica).
“Segnalata l’opportunità di valorizzare il trattamento accessorio riconosciuto al personale delle amministrazioni pubbliche, quale strumento per accrescerne la produttività e migliorare i servizi messi a disposizione dei cittadini e delle imprese, anche attraverso futuri provvedimenti che applichino a tale componente della retribuzione benefici, anche di carattere fiscale, analoghi a quelli previsti per i lavoratori privati” (1° Commissione Affari Costituzionali Senato della Repubblica).
“Sempre con riferimento ai commi 1 e 2, in merito ai requisiti che il personale non dirigenziale deve possedere, rispettivamente, per essere assunto o per partecipare a procedure concorsuali riservate, valuti il Governo la necessità di assicurare che, per le amministrazioni finanziate dal Fondo ordinario per gli enti e le istituzioni di ricerca (FOE), stante la peculiarità dello stato giuridico e del percorso di carriera, i tre anni di servizio si considerino maturati anche se per il calcolo complessivo del triennio il suddetto personale è stato titolare di contratti a tempo determinato, in successione tra loro, per progetti di ricerca in comune nei diversi enti (1° Commissione Affari Costituzionali Senato della Repubblica).
La CONFEDIR ritiene che l’incontro di ieri se espletato soltanto per adempire alla norma di legge che impone “il sentite le Organizzazioni Sindacali maggiormente rappresentative” senza un sostanziale recepimento delle proposte avanzate da Parte Sindacale avrà come conseguenza una riforma votata all’insuccesso.
Si è persa l’occasione di realizzare un vero testo unico sul pubblico impiego così come previsto dalla legge delega n. 124/2015, strumento indispensabile per disciplinare in maniera esaustiva l’intera materia. Continueremo, così ad operare in una giungla normativa confusa, nella quale vigono ancora disposizioni contenute nel DPR n. 3/1957.